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Cosa succede quando il giudice si dichiara territorialmente incompetente senza provvedere alla liquidazione delle spese?

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Qualora il giudice si dichiari territorialmente incompetente senza liquidare le spese del giudizio, quali sono le conseguenze? Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8117 del 23 marzo 2021. Nel caso in esame, Tizio citava Caio davanti al Giudice di Pace per domandare la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno che sosteneva di aver subito a seguito di ingiurie proferite nei sui confronti. Costituitosi in giudizio, Caio, oltre a contestare la domanda avanzata dall’attore, chiedendone il rigetto, lamentava, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito. L’eccezione veniva accolta e la causa veniva rimessa innanzi al Giudice competente. Con l’ordinanza il Giudice di Pace, non solo fissava il termine per la riassunzione del giudizio, ma stabiliva anche che le spese del giudizio dovevano essere liquidate dal nuovo giudice. Poiché Caio riteneva che la decisione fosse erronea quanto al rinvio della liquidazione delle spese al giudizio definitivo, lo stesso ricorreva in Cassazione, davanti alla quale eccepiva la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorrente asseriva che il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese della fase processuale svoltasi dinanzi a lui. Il Tribunale Supremo, dichiarando il ricorso inammissibile, affermava che “l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile”. Inoltre, i Giudici Ermellini, richiamando consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, stabilivano che “il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA SGRO'


Lesioni personali: è competente il giudice di pace

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Le Sezioni Unite ribadiscono che, per il reato di lesioni personali perseguibile a querela, è sempre competente il giudice di pace anche nel caso di malattia superiore a venti giorni

Contrasto giurisprudenziale Nel caso di specie, una sezione ordinaria della Corte di Cassazione aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite della medesima Corte poiché aveva rilevato l’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell’individuazione del giudice competente (tra il giudice di pace ed il tribunale) in relazione al delitto di lesioni personali comportanti una malattia superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, qualora il fatto sia perseguibile su querela della persona offesa. La sezione rimettente nell’ordinanza aveva evidenziato che la suddetta questione, pur non costituendo motivo di ricorso, poteva essere rilevata d’ufficio, posto che la decisione in ordine alla stessa avrebbe determinato implicazioni dirette sulla legalità della pena inflitta. In considerazione di quanto sopra evidenziato, la questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite era la seguente “Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita al giudice di pace”.

La competenza per il delitto di lesioni personali La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 12759/2024, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte territorialmente competente. Per quanto specificamente attiene alla questione interpretativa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, la Corte ha evidenziato che, se “si ritiene che, per effetto della riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il reato di lesione personale perseguibile a querela, pur quando comportante una malattia di durata superiore ai venti giorni (…), la competenza sia oggi del giudice di pace, diventa applicabile un catalogo di sanzioni completamente diverso. Precisamente, (…) per i reati di competenza del giudice di pace puniti «con la sola pena della reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente (…) o la pena della permanenza domiciliare (…) ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità (..)»”. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che “Il dovere di rispettare il dato testuale della legge (…) non esclude, ma implica, la necessità di un esame coordinato della singola disposizione con altre previsioni di pari rango, anche allo specifico fine di individuare il significato e l’ambito applicativo di ciascuna di esse”. In ragione dell’interpretazione della normativa di settore, la Corte ha pertanto ritenuto che “l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sia da leggere unitamente all’art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468, e che il perimetro del dato testuale risultante dal combinato disposto delle due previsioni normative consenta un’interpretazione secondo la quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale (..) quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”. Ne consegue dunque, ha rilevato la Corte, che gli orientamenti che sostengono soluzioni interpretative diverse e restrittive non possono ritenersi condivisibili. Sulla scorta di quanto sopra riferito la Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto “Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”. Rispetto a tale principio, la Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di sanzioni applicabili “Occorre ricordare (…) che, mentre il tribunale può applicare anche le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, a norma dell’art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace non può disporre quelle irrogabili dal tribunale”.